Art. 4.
(Applicazione della normativa comunitaria).

      1. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 della presente legge sono concesse alle imprese in conformità alla normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, in materia di aiuti di Stato e, in particolare, alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni. Le procedure amministrative derivanti dagli obblighi e dai vincoli connessi all'applicazione di tali normative, nonché l'accertamento del relativo rispetto, sono di competenza delle regioni.